SERVIZIO DI CREMAZIONE

Dopo un decesso, oltre all’ ordinaria attività di tumulazione o inumazione del defunto, l’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di cremare il cadavere.

Con la Legge Regionale n. 24 del 4/7/2007 “Disciplina in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, si è provveduto ad assicurare modalità applicative uniformi sul territorio regionale in ordine alla definizione del procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla cremazione, alla dispersione ed affido personale delle ceneri.

La cremazione è un rito funerario la cui finalità è quella di attuare l’immediata trasformazione in cenere del corpo del defunto, è ancora poco conosciuto e praticato in Italia (3% della popolazione) a differenza di altri Paesi come gli Stati Uniti (21%), l’Europa (32%), il Giappone (98%).

La dispersione ceneri, come scelta per la sepoltura delle ceneri, è una scelta sempre più considerata dalle persone che in vita, scelgono la cremazione. I luoghi dove svolgere la dispersione nell’ambito del territorio sono:

• area cimiteriale appositamente individuata;

• area privata, aperta , CHE NON SI TROVI ALL’INTERNO DI CENTRI ABITATI, e con il consenso del proprietario;

• in natura (nei tratti liberi da manufatti);

• in mare, lago, fiume (da verificare a quale distanza dalla costa o riva);

La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficio competente sulla base di una delle seguenti documentazioni:

a) volontà scritta espressa in vita dal defunto –testamento olografo– presso l’Associazione I.di.cen. è possibile rilasciare la propria testimonianza olografa che avrà riconoscimento giuridico su tutto il territorio italiano (numero verde). 

b) dichiarazione di volontà espressa dopo il decesso da uno (o più di uno) dei parenti più prossimi- valida solo per la cremazione per la destinazione delle proprie ceneri la legge richiede la testimonianza olografa del defunto.